Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza del 18 novembre 2025, n. 9022, è tornato a pronunciarsi su un tema cruciale per lo sviluppo della transizione energetica: la disponibilità del suolo per impianti di energia rinnovabile. La decisione offre importanti chiarimenti sulla natura dei titoli necessari per l’autorizzazione unica e sul rapporto di “consequenzialità necessaria” tra gli atti amministrativi dei diversi enti coinvolti.
Il caso: il progetto solare termodinamico di Oristano
La controversia trae origine dal diniego di autorizzazione unica opposto dalla Regione Sardegna alla società San Quirico Solar Power S.r.l. per la realizzazione di un impianto solare termodinamico di oltre 10 MW. Il rigetto era motivato dalla presunta carenza di disponibilità delle aree necessarie, in particolare di quelle facenti capo alla ASL e al Comune di Oristano.
La disponibilità delle aree ASL: validità dello scambio proposta-accettazione
Il Consiglio di Stato ha accolto le ragioni della società appellante, stabilendo che la disponibilità delle aree ASL era stata legittimamente acquisita. I giudici hanno confermato che:
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Il contratto può ritenersi concluso ai sensi dell’art. 1326 c.c. nel momento in cui l’accettazione della proposta giunge a conoscenza del proponente.
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Lo scambio tra proposta e accettazione in forma scritta soddisfa pienamente il requisito della “disponibilità del suolo” richiesto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 387 del 2003.
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L’accettazione espressa dalla ASL, anche se riferita formalmente a una singola particella, deve intendersi estesa all’intera perimetrazione richiesta per il progetto se formulata per relationem alla proposta originaria.
Le aree comunali e l’invalidità caducante
Un punto cardine della sentenza riguarda il rapporto tra l’atto di decadenza della convenzione comunale e il successivo diniego regionale. Il Comune aveva dichiarato decaduta la concessione per il mancato rispetto di un termine triennale, ma tale atto era stato annullato dal TAR in un separato giudizio poiché il termine si riferiva al progetto depositato e non a quello approvato.
Il Consiglio di Stato ha applicato la figura dell’invalidità caducante:
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Poiché il parere negativo della Regione si basava esclusivamente sulla decadenza comunale, l’annullamento giurisdizionale di quest’ultima travolge automaticamente gli atti regionali successivi.
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Sussiste un rapporto di “consequenzialità immediata e diretta” tra i due atti, che appartengono alla medesima serie procedimentale per il rilascio dell’autorizzazione unica.
Conclusioni: un titolo non precario
In sintesi, la giurisprudenza ribadisce che per “disponibilità del suolo” non si intende la mera detenzione di fatto, bensì l’esistenza di un titolo giuridico (reale o personale) idoneo a conferire la facoltà di utilizzo non precario dell’area. Una volta accertata la legittimità di tali titoli, l’amministrazione non può opporre dinieghi basati su presupposti già smentiti in sede giurisdizionale.
