La crescente diffusione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) pone in termini sempre più stringenti il problema del bilanciamento con le esigenze di tutela ambientale. In tale contesto si colloca il parere del Consiglio di Stato (Sez. II, Affare 01457/2023), che affronta una controversia relativa alla realizzazione di un impianto eolico industriale lungo il crinale appenninico tra Liguria e Piemonte.
Il progetto, promosso dalla società SEVA s.r.l., prevedeva l’installazione di cinque aerogeneratori di notevole impatto paesaggistico. La Regione Liguria, con decreto n. 5510/2023, ha escluso l’intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), suscitando l’opposizione di associazioni ambientaliste e degli enti piemontesi interessati.
La natura giuridica dello screening ambientale
Uno dei primi nodi affrontati riguarda la qualificazione giuridica della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (cd. screening), disciplinata dall’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006.
Il Consiglio di Stato ribadisce un orientamento ormai consolidato, secondo cui lo screening non costituisce una fase meramente interna al procedimento, bensì un subprocedimento autonomo, dotato di immediata rilevanza esterna. In particolare:
- l’esclusione dalla V.I.A. produce effetti diretti e definitivi, impedendo lo svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori;
- tale effetto conferisce all’atto natura lesiva, rendendolo immediatamente impugnabile;
- viene riconosciuta la piena legittimazione delle associazioni ambientaliste a tutela di interessi diffusi, in linea con i principi di partecipazione e accesso alla giustizia ambientale.
Ne deriva un rafforzamento delle garanzie procedurali, volto a evitare che decisioni potenzialmente impattanti sull’ambiente sfuggano al controllo giurisdizionale.
La tutela transregionale della Rete Natura 2000
Il cuore innovativo del parere risiede nell’affermazione della necessità di una tutela ambientale che travalichi i confini amministrativi. Il caso concreto evidenziava la prossimità del progetto eolico a un sito della Rete Natura 2000 situato in Piemonte (“Capanne di Marcarolo”), soggetto a specifiche misure di conservazione.
Tra queste, assume rilievo il divieto di installazione di impianti eolici entro un raggio di un chilometro dai confini del sito, volto a proteggere corridoi ecologici e rotte migratorie dell’avifauna.
Il Consiglio di Stato sviluppa un ragionamento di ampio respiro:
- Primato del dato scientifico: la tutela della biodiversità si fonda su criteri ecologici e non può essere compressa da limiti amministrativi;
- Efficacia sostanziale delle misure di conservazione: tali misure, pur formalmente adottate da una Regione, assumono rilievo anche nei territori limitrofi ove sussistano connessioni ecologiche;
- Obbligo di considerazione e coordinamento: l’amministrazione procedente deve valutare in modo approfondito l’incidenza del progetto anche su aree protette situate in altre Regioni.
Il principio affermato è chiaro: la Rete Natura 2000 costituisce un sistema unitario, la cui tutela richiede un approccio integrato e sovraregionale.
I vizi del procedimento amministrativo
Alla luce dei principi sopra delineati, il Consiglio di Stato individua plurimi profili di illegittimità nel comportamento della Regione Liguria.
In primo luogo, si rileva un travisamento dei fatti, consistente nell’aver ignorato la presenza di vincoli derivanti dalle misure di conservazione piemontesi. In secondo luogo, emerge un evidente difetto di istruttoria, poiché non sono stati adeguatamente considerati:
- i pareri negativi degli enti di gestione delle aree protette;
- le segnalazioni relative alla presenza di specie protette e rotte migratorie;
- gli elementi tecnico-scientifici disponibili.
Particolarmente significativa è, inoltre, la censura relativa al mancato coinvolgimento delle Soprintendenze, la cui partecipazione avrebbe consentito una valutazione più completa degli impatti paesaggistici e culturali dell’opera.
Tali carenze evidenziano una gestione frammentata e non coordinata del procedimento, incompatibile con la complessità degli interessi in gioco.
Discrezionalità amministrativa e limiti derivanti dal diritto europeo
Il parere offre anche l’occasione per riflettere sui limiti della discrezionalità amministrativa in materia ambientale. Sebbene le amministrazioni godano di ampi margini valutativi, tali poteri devono essere esercitati nel rispetto:
- dei principi di precauzione e prevenzione;
- degli obblighi derivanti dalle direttive europee “Habitat” e “Uccelli”;
- dell’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela ambientale.
In questo quadro, la discrezionalità non può tradursi in una sottovalutazione degli impatti ambientali né in una lettura formalistica dei confini territoriali.
Conclusioni
Il parere del Consiglio di Stato (Affare 01457/2023) rappresenta un importante contributo all’evoluzione del diritto ambientale italiano, in particolare per quanto concerne la dimensione transregionale della tutela della biodiversità.
La decisione impone una revisione delle prassi amministrative, orientandole verso:
- una maggiore integrazione tra livelli di governo;
- un rafforzamento dell’istruttoria tecnica;
- una più attenta considerazione delle interconnessioni ecologiche.
In definitiva, la tutela della Rete Natura 2000 emerge come paradigma di un diritto ambientale “senza confini”, in cui la protezione degli ecosistemi richiede cooperazione, coordinamento e una visione sistemica degli interessi coinvolti.
