In materia di tutela ambientale, l’individuazione del responsabile della contaminazione non richiede la certezza assoluta tipica del diritto penale. È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 9330 del 26 novembre 2025, confermando un orientamento fondamentale per l’effettività del principio “chi inquina paga”.
Il caso: la contaminazione da tetracloroetilene
La vicenda trae origine dall’individuazione della società Antonio Merloni s.p.a. quale responsabile dell’inquinamento delle acque sotterranee in un’area industriale nel Comune di Fabriano. La società, che aveva cessato l’attività nel 2000, contestava l’imputazione sostenendo l’assenza di prove certe sull’uso di specifici solventi e l’esistenza di altre attività produttive nella zona che avrebbero potuto causare il danno.
Il Consiglio di Stato ha però respinto l’appello, fornendo importanti chiarimenti sulla natura della prova nel diritto ambientale.
Standard probatorio: Civile vs Penale
Il cuore della sentenza risiede nella distinzione tra l’accertamento del nesso di causalità in ambito amministrativo/civile rispetto a quello penale.
| Criterio | Ambito di applicazione | Grado di certezza richiesto |
| Oltre ogni ragionevole dubbio | Diritto Penale | Massimo grado di certezza scientifica. |
| Più probabile che non | Diritto Civile / Ambientale | Il nesso causale è provato se la sua esistenza è più probabile della sua negazione. |
Secondo i giudici, l’Amministrazione non è tenuta a fornire una prova di “incontrovertibile evidenza scientifica”. È sufficiente che esistano indizi plausibili, quali:
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La vicinanza dell’impianto al punto in cui è stato rilevato l’inquinamento.
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La corrispondenza tra le sostanze inquinanti rinvenute e i componenti impiegati nel ciclo produttivo dell’operatore.
La complessità della materia ambientale giustifica una rielaborazione della nozione di causa, intesa come aumento del rischio e contribuzione al pericolo di inquinamento.
L’onere della prova a carico dell’impresa
Un altro aspetto cruciale della pronuncia riguarda la difesa del presunto inquinatore. Il Consiglio di Stato chiarisce che il soggetto individuato come responsabile:
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Non può limitarsi a sollevare dubbi generici su possibili responsabilità di terzi.
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Deve provare con analiticità la reale dinamica degli eventi.
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Deve indicare specificamente quale altra impresa, in virtù di un nesso causale determinato, debba ritenersi responsabile della condotta.
Nel caso di specie, la presenza di tetracloroetilene nei piezometri a valle del sito, unita alla compatibilità della sostanza con le attività di sgrassaggio metalli svolte in passato dalla società, è stata ritenuta una base presuntiva sufficiente per l’ordinanza di bonifica ex art. 244 del Codice dell’Ambiente.
La sentenza conferma inoltre che le norme del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) si applicano anche alle cosiddette “contaminazioni storiche”. Questo perché l’obbligo di bonifica non è una sanzione per una condotta passata, ma un rimedio attuale a una condizione di inquinamento perdurante, indipendentemente da quando sia avvenuta la fuoriuscita delle sostanze.
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