La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 204 del 2025, è intervenuta nuovamente sul delicato tema del fine vita, definendo con precisione fin dove può spingersi la legislazione regionale in assenza di una legge quadro statale.
L’oggetto del contendere era la Legge della Regione Toscana n. 16/2025, impugnata dallo Stato. Sebbene la Consulta abbia “salvato” l’impianto generale della legge, ne ha dichiarato l’incostituzionalità in diverse parti cruciali, ribadendo la supremazia della competenza statale in materia di ordinamento civile e penale.
Il principio generale: la potestà organizzativa delle Regioni
La Corte ha stabilito che le Regioni hanno il potere di dettare norme di carattere organizzativo e procedurale. In questo senso, la legge toscana è legittima laddove mira a garantire che il Servizio Sanitario Regionale (SSR) fornisca un’assistenza uniforme ai pazienti che chiedono l’aiuto al morire, nel rispetto delle condizioni già fissate dalle storiche sentenze della Consulta (n. 242/2019 e n. 135/2024).
Tuttavia, questo potere non può trasformarsi in una funzione “suppletiva” del legislatore nazionale su temi che riguardano i diritti civili e i reati.
Le disposizioni dichiarate incostituzionali
La sentenza ha censurato diversi articoli della legge toscana che hanno invaso le competenze riservate allo Stato:
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Requisiti di accesso (Art. 2): La Regione non può cristallizzare in una propria legge i requisiti per il suicidio assistito, nemmeno se si limita a richiamare le sentenze della Corte Costituzionale. Tali bilanciamenti spettano esclusivamente allo Stato, nell’ambito dell’ordinamento civile e penale.
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Presentazione dell’istanza (Art. 4): È stata dichiarata illegittima la possibilità di presentare la richiesta tramite un delegato. La procedura deve rimanere strettamente personale, come previsto dalla Legge 219/2017 sul consenso informato.
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Tempistiche e termini stringenti (Artt. 5 e 6): La Consulta ha annullato la previsione di termini eccessivamente rigidi per la verifica dei requisiti. Secondo i giudici, fissare scadenze burocratiche compresse contrasta con la necessità di una profonda valutazione clinica e diagnostica, fondamentale per garantire l’accesso alle cure palliative ed evitare che la domanda di suicidio assistito derivi da una mancanza di supporto assistenziale.
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Supporto farmacologico e LEA (Art. 7): La Corte ha bocciato la disciplina del supporto tecnico-farmarcologico laddove la Regione pretenda di determinare autonomamente principi fondamentali o evocare nuovi “Livelli Essenziali di Assistenza” (LEA), compiti riservati al legislatore statale.
La distinzione tra suicidio assistito ed eutanasia
Un passaggio tecnico di grande rilievo riguarda il comma 3 dell’art. 7. La Corte ha chiarito che nel suicidio medicalmente assistito non vi è un’erogazione di un trattamento (tipica dell’eutanasia attiva, oggi non consentita), ma un’attività di assistenza affinché la persona compia da sé l’atto finale. Pertanto, parlare di “sospensione dell’erogazione” è stato ritenuto terminologicamente e giuridicamente improprio.
La sentenza n. 204/2025 conferma che, finché il Parlamento non approverà una legge organica, le Regioni possono solo organizzare i servizi per rendere effettivo il diritto al fine vita già riconosciuto dalla Corte, ma non possono:
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Modificare i criteri di accesso.
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Accelerare le procedure a scapito dell’alleanza terapeutica.
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Sostituirsi allo Stato nella definizione dei diritti civili.
Questa pronuncia evidenzia la persistente urgenza di un intervento legislativo nazionale che colmi il vuoto normativo, garantendo certezza del diritto sia ai pazienti che agli operatori sanitari su tutto il territorio italiano.
