Il rinvio pregiudiziale aveva lo scopo di risolvere due questioni principali:
- Se in presenza di un accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo, effettivamente erogandola, ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente e integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, si possa configurare a carico del mutuatario un’obbligazione attuale di restituzione della somma per gli effetti di cui all’art. 474 c.p.c..
- Se, di conseguenza, il contratto così stipulato, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. anche in assenza di un’attestazione dello svincolo delle somme, effettuata secondo le stesse modalità formali.
La decisione delle Sezioni Unite
La Corte ha stabilito che la questione pregiudiziale non mette in dubbio la configurabilità di un mutuo nell’accordo, anche se la somma è messa a disposizione e contestualmente versata in un deposito irregolare o un pegno irregolare. Il mutuo si perfeziona con la semplice messa a disposizione della somma, anche solo in maniera fittizia, giuridica o contabile, e non necessariamente con la consegna fisica del denaro.
In sintesi, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: il contratto di mutuo costituisce un valido titolo esecutivo a favore del mutuante, a condizione che la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche con una semplice operazione contabile, e che il mutuatario abbia assunto un’obbligazione di restituzione che sia univoca, espressa e incondizionata. Questo vale anche quando vi è una contestuale pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e l’assunzione dell’obbligazione del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto. Non è quindi necessario un nuovo atto pubblico o una scrittura privata autenticata per attestare l’avvenuto svincolo della somma.
I patti accessori che regolano la disponibilità della somma non incidono sull’obbligazione di restituzione e, di conseguenza, sulla validità del titolo esecutivo. Essi sono considerati come un’estrinsecazione dell’autonomia negoziale delle parti e un ulteriore negozio atipico con funzione di garanzia o cauzione. Eventuali inadempimenti da parte del mutuante nell’obbligo di svincolare la somma dovranno essere fatti valere dal mutuatario, contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata con le opportune opposizioni.
Pertanto, il contratto di mutuo, arricchito da pattuizioni accessorie di garanzia o cauzione, è idoneo a fondare l’esecuzione forzata sin dal momento dell’erogazione della somma. Questo principio si applica a meno che non ci sia una specifica pattuizione contrattuale che escluda in modo esplicito l’obbligazione di restituzione da parte del mutuatario. La Corte ha così chiarito che il mutuo in esame si distingue da un “mutuo tecnicamente condizionato”, nel quale l’erogazione stessa della somma è subordinata a un evento futuro.
