L’ordinanza n. 13085/2024 della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, pubblicata il 21 luglio 2025, rappresenta un intervento giurisprudenziale di primaria importanza nel nascente panorama del contenzioso in materia di giustizia climatica. La pronuncia, emessa a seguito di un regolamento preventivo di giurisdizione, chiarisce i confini dell’autorità giudiziaria italiana rispetto a domande risarcitorie complesse originate da presunti danni climatici.

La vertenza trae origine da un’azione giudiziaria promossa da Greenpeace O.N.L.U.S., Recommon E.T.S. e da un gruppo di cittadini privati, tutti residenti in territori italiani particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Le parti attrici hanno convenuto in giudizio ENI S.p.A., il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., invocando la responsabilità extracontrattuale dei convenuti per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’impatto climatico.

Nello specifico, le richieste avanzate al Tribunale di Roma erano articolate:

  1. Nei confronti di ENI S.p.A.: una condanna ad adottare le misure necessarie a limitare le proprie emissioni di anidride carbonica (CO2) in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, onde prevenire e mitigare i danni climatici.
  2. Nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.: l’adozione di politiche operative volte a monitorare e condizionare l’operato di ENI S.p.A. per garantire il rispetto degli impegni climatici.

Le domande si fondavano sulla presunta lesione di diritti fondamentali, sia individuali che collettivi, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto ad un ambiente salubre (art. 9 Cost.), il diritto di proprietà e di iniziativa economica (artt. 41 Cost.), e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), oltre ai principi generali in materia di responsabilità aquiliana (artt. 2043, 2050, 2051 c.c.).

La Questione di Giurisdizione e i Principi Affermati

Il fulcro del regolamento preventivo di giurisdizione verteva sulla competenza del giudice italiano a decidere su pretese risarcitorie di tale natura, che coinvolgono questioni ambientali globali e l’attività di attori privati e pubblici su scala internazionale. I convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che una causa per danni climatici esulasse dalle competenze del giudice nazionale o che, in ogni caso, la domanda fosse inammissibile per carenza di norme astrattamente idonee a fondarla.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, hanno dichiarato la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana. La Corte ha ribadito un principio cardine del diritto processuale civile: la questione di giurisdizione deve essere tenuta distinta dalla questione di merito. Non si configura un difetto assoluto di giurisdizione quando la domanda, pur apparendo complessa o innovativa, non è esclusa in via astratta da alcuna norma dell’ordinamento. La valutazione circa la fondatezza, la tipicità del danno o la configurabilità della responsabilità dei convenuti, rientra nel merito della controversia e, come tale, deve essere demandata al giudice competente (il Tribunale di Roma nel caso di specie) per una compiuta istruttoria e decisione.

La Corte ha implicitamente riconosciuto la potenziale azionabilità di pretese risarcitorie in materia di danno climatico dinanzi al giudice nazionale, aprendo un varco significativo per future iniziative simili. L’ordinanza sottolinea l’importanza di garantire l’accesso alla giustizia, conformemente agli obblighi derivanti dalla CEDU, che impongono agli Stati di assicurare ai cittadini il diritto di ottenere una decisione giuridica sulle loro pretese.

Implicazioni Giuridiche e Prospettive Future

Questa ordinanza segna un precedente fondamentale per il diritto ambientale e la responsabilità civile in Italia.

  • La pronuncia della Cassazione legittima la possibilità per le vittime del cambiamento climatico di adire le vie legali in Italia, anche quando le cause dei danni sono globali e complesse.
  • L’apertura alla trattazione nel merito di queste domande può portare a un’interpretazione estensiva degli articoli 2043 e seguenti del codice civile, adattandoli a nuove forme di danno (come il danno climatico) e a nuove tipologie di responsabili (come le grandi emettitrici di ).
  • La menzione esplicita della Costituzione e della CEDU rafforza il legame tra la tutela ambientale e la protezione dei diritti umani, suggerendo che le violazioni ambientali possano essere configurate anche come lesioni di diritti fondamentali.
  • Le aziende operanti in settori ad alta emissione potrebbero trovarsi di fronte a un aumentato rischio legale, incentivandole ad accelerare la transizione ecologica e l’adozione di pratiche più sostenibili per prevenire contenziosi.

In conclusione, l’ordinanza n. 13085/2024 non è solo una pronuncia sulla giurisdizione, ma un segnale forte da parte della massima autorità giudiziaria italiana. Essa indica una crescente consapevolezza della crisi climatica e la disponibilità del sistema giuridico a confrontarsi con le sue implicazioni, aprendo nuove frontiere per la giustizia climatica nel nostro ordinamento.

Scarica l’ordinanza n. 13085/2024 della Corte Suprema di Cassazione

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