La questione del diritto dell’ex coniuge (dopo il divorzio), titolare di assegno divorzile, a percepire una quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dell’altro coniuge assume contorni complessi quando il TFR viene destinato a un fondo di previdenza complementare. Un’ordinanza interlocutoria recente della Suprema Corte di Cassazione (n. 8375/2025, pubblicata il 30/03/2025) evidenzia la rilevanza nomofilattica della questione, rinviando il ricorso alla pubblica udienza per una trattazione approfondita.
La Normativa di Riferimento e l’Orientamento Giurisprudenziale
L’articolo 12-bis della Legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio) stabilisce che il coniuge divorziato, che non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile, ha diritto a una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche se tale indennità matura dopo la sentenza di divorzio. La ratio di questa norma è duplice: da un lato, presenta profili assistenziali, essendo correlata alla percezione dell’assegno divorzile; dall’altro, ha una funzione compensativa, mirando a permettere una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite dai coniugi durante il matrimonio.
Il diritto alla quota del TFR sorge nel momento in cui il coniuge lavoratore matura il diritto alla percezione del TFR nei confronti del datore di lavoro, ossia con la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, l’effettiva esigibilità della quota da parte dell’ex coniuge avviene solo quando l’altro coniuge percepisce tale trattamento. È importante sottolineare che le anticipazioni del TFR percepite durante la convivenza matrimoniale o la separazione non sono considerate ai fini del calcolo della quota.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’applicazione dell’art. 12-bis include tutte quelle indennità che maturano alla cessazione del rapporto lavorativo e che sono proporzionali alla durata del rapporto e alla retribuzione, configurandosi come una quota differita della retribuzione stessa. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, per stabilire se un’attribuzione rientri tra le indennità di fine rapporto, è decisivo che essa si correli all’incremento patrimoniale prodotto dal lavoro del coniuge durante il matrimonio, beneficiato dal contributo indiretto dell’altro. Sono state ricomprese le indennità di fine rapporto per dipendenti pubblici e quelle riferite a rapporti di lavoro parasubordinato, mentre sono state escluse prestazioni di natura previdenziale e assicurativa private, come l’indennità di cessazione dal servizio dei notai o l’indennità di incentivo all’esodo.
Il Nodo Cruciale: TFR e Fondi di Previdenza Complementare
Il punto di frizione sorge quando il TFR non viene liquidato direttamente al lavoratore alla cessazione del rapporto, ma viene versato in un fondo di previdenza complementare. La Corte d’Appello di Milano, in una delle pronunce esaminate dall’ordinanza interlocutoria, ha escluso il diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR in tali casi. Secondo tale interpretazione, l’art. 12-bis della Legge n. 898 del 1970 farebbe riferimento al TFR “percepito” alla cessazione del rapporto di lavoro. Se il TFR viene conferito a un fondo di previdenza complementare, la liquidazione non avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, ma al raggiungimento dei requisiti pensionistici, e assume natura previdenziale anziché retributiva. Questa impostazione si fonda sull’autonomia tra il rapporto di lavoro e la previdenza complementare, dove i versamenti datoriali non entrano direttamente nel patrimonio del lavoratore, ma sono destinati a garantire una pensione integrativa.
Tuttavia, la Cassazione stessa ha in passato affermato che il versamento del TFR in un fondo di previdenza complementare non muta la sua origine retributiva fino al momento dell’effettivo versamento al Fondo. Solo con tale versamento, le somme assumono natura previdenziale come prestazione integrativa.
La Questione Rimessa alla Pubblica Udienza
La Suprema Corte ha riconosciuto che la questione è di “grande rilievo nomofilattico” per la sua incidenza su diversi settori del diritto e la sua diffusa applicabilità. La Corte si trova a dover definire se la scelta del coniuge obbligato di far confluire l’intero TFR in un Fondo di previdenza complementare comporti l’esclusione del diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR. Il punto cruciale è stabilire se tale destinazione muti la natura delle somme da retributiva a previdenziale in modo tale da precludere l’applicazione dell’art. 12-bis della Legge sul Divorzio, considerando anche che la destinazione del TFR a un fondo complementare non modifica i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
La decisione della Corte di rinviare la trattazione a una pubblica udienza, con il contributo della Procura Generale e degli Avvocati, sottolinea la complessità e l’importanza di giungere a una soluzione che contemperi i diversi interessi in gioco e che fornisca chiarezza su una materia di crescente attualità nel panorama previdenziale e familiare italiano.
