Una recente sentenza del Consiglio di Stato riafferma e rafforza le garanzie di protezione per i dipendenti pubblici (whistleblowers) che segnalano illeciti, evidenziando come l’esistenza di comportamenti ritorsivi renda ancora necessario un regime probatorio rafforzato, contrariamente agli auspici del legislatore di una sua minore applicazione.

La sentenza del Consiglio di Stato e la fattispecie controversa

Il principio fondamentale su cui si basa la sentenza è che la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalano illeciti deve essere una prerogativa dell’amministrazione.

  • Il caso: Un Vice Ispettore della Polizia di Stato a Bari, Comandante della squadra sommozzatori, ha presentato denunce e segnalazioni all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e alla Procura della Repubblica per presunte condotte illecite dei colleghi.
  • Le ritorsioni subite: In risposta alle segnalazioni, il Vice Ispettore è stato destinatario di diversi provvedimenti negativi, tra cui rapporti informativi con valutazioni basse (anni 2018 e 2019), una sanzione disciplinare (richiamo orale) e, più recentemente, un decreto di trasferimento in un’altra sede.
  • L’Esito giudiziario: Dopo un accoglimento solo parziale da parte del TAR per la Puglia, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Vice Ispettore e ha dichiarato la nullità degli atti impugnati, riconoscendoli come ritorsivi e in violazione della normativa sul whistleblowing.

Il quadro normativo di riferimento

La figura del whistleblower è oggi tutelata principalmente dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che attua la Direttiva (UE) 2019/1937. Questa normativa rafforza le garanzie già introdotte dalla Legge n. 190 del 2012 e successive modifiche (Art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001).

  • Tutele Rafforzate: Il Consiglio di Stato osserva che la legislazione ha rafforzato la tutela su due piani:
    1. Regime probatorio agevolato (Presunzione iuris tantum): L’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce la presunzione che gli atti o le omissioni negative (come il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento, le note di merito negative, ecc.) siano stati posti in essere a causa della segnalazione. Spetta all’amministrazione l’onere di provare che tali condotte sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione.
    2. Nullità degli atti ritorsivi: L’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023 (in continuità con l’Art. 54-bis, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001) commina la nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione.
  • Definizione di ritorsione: L’art. 17, comma 4, fornisce una nozione ampia, includendo, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la retrocessione di grado, il mutamento di funzioni/luogo di lavoro, le sanzioni disciplinari e i danni alla reputazione.

In conclusione

Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha riscontrato un evidente nesso di causalità tra le segnalazioni effettuate dal Vice Ispettore e i provvedimenti negativi subiti. Avendo l’amministrazione fallito nel provare che tali atti fossero motivati da ragioni estranee alla segnalazione, è stata confermata l’operatività della presunzione iuris tantum e, di conseguenza, la nullità dei provvedimenti ritorsivi.

La decisione sottolinea la necessità per l’amministrazione di adottare un metodo di valutazione complessivo del quadro lavorativo per tutelare il whistleblower, non diventando “complice silente” di condotte ostili e riconoscendo la sua fondamentale posizione di garanzia.

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