La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 17668/2025 (Reg. Gen. 22479/2024, Sez. 478/2025), pubblicata il 30/06/2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito ai termini di emissione e notifica degli avvisi di accertamento fiscale, specialmente in relazione alle proroghe introdotte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. La pronuncia è di particolare interesse per i contribuenti e gli operatori del diritto tributario, in quanto ribadisce un principio fondamentale sulla specialità delle norme che regolano la decadenza.

IL CASO IN ESAME

La vicenda trae origine da una verifica fiscale condotta nei confronti di un contribuente, titolare di una ditta, per i periodi d’imposta a partire dal 2015 fino al 2021. La verifica si concludeva con un processo verbale di constatazione del 07/12/2021, che evidenziava uno scostamento significativo tra ricavi ricostruiti e dichiarati. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate procedeva all’accertamento di maggiori imposte per l’anno d’imposta 2015, notificando l’atto il 11/03/2022.

Il contribuente impugnava l’atto di accertamento, sostenendo che fosse stato emesso dopo la scadenza del termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi 2015, come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza 5539/17/23 del 21/04/2023, annullava parzialmente l’atto impositivo, argomentando che il termine di decadenza non poteva considerarsi rispettato, anche alla luce dell’art. 67, co. 1, del D.L. 18/2020 e dell’art. 157, co. 1, del D.L. 34/2020. L’Agenzia proponeva appello, ma la Corte territoriale rigettava il gravame, confermando la tardività dell’atto di accertamento. La Corte osservava che gli accertamenti relativi al 2015 scadevano il 31 dicembre 2020 per l’emissione, mentre potevano essere notificati tra l’1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, in virtù dell’art. 157, comma 1, del D.L. 34/2020. Poiché l’avviso di accertamento era stato emesso nel 2022 e notificato l’11/03/2022, risultava fuori termine sia per l’emissione che per la notifica.

LE TESI A CONFRONTO E IL PRINCIPIO DELLA CASSAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 68 del D.L. n. 18 del 2020 e dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015. La difesa erariale sosteneva che, in ragione dell’emergenza pandemica, la normativa avrebbe comportato una proroga di 85 giorni sul termine di decadenza del 31 dicembre 2020, portando il termine ultimo per la notifica al 26 marzo 2022. Tale proroga, secondo l’Agenzia, avrebbe interessato tutte le annualità accertabili nel 2020 e non solo quelle in scadenza in quell’anno.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando l’infondatezza della sua tesi. La Suprema Corte ha chiarito che l’art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020 è una disposizione speciale che stabilisce termini precisi per gli atti di accertamento i cui termini di decadenza sarebbero scaduti tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Tali atti dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra l’1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

La Cassazione ha sottolineato che questa norma speciale deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza (art. 3, L. n. 212/2000) e che il calcolo dei termini per l’emissione dell’atto non doveva tener conto del periodo di sospensione previsto dall’art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (8 marzo – 31 maggio 2020). Il periodo di 85 giorni di sospensione previsto dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020 è stato ritenuto “superato” e “assorbito” dalla disciplina più ampia e specifica dell’art. 157 del D.L. n. 34/2020.

In sintesi, il principio di diritto affermato è il seguente: “Il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 – norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015 – al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra”.

Nel caso specifico, l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 doveva essere emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato al più tardi entro il 28 febbraio 2022. Poiché l’avviso fu emesso nel 2022 e notificato l’11 marzo 2022, la Corte ha confermato la tardività dell’atto, rigettando il ricorso dell’Agenzia e condannandola al pagamento delle spese processuali.

 

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