Corte di Cassazione, VI sez. civile -1, ordinanza 23 settembre 2020, n. 20495
La Cassazione, in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, afferma che l’art. 58, co. D. Lgs. 385/1993 rende efficace con la sola pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, la cessione “in blocco” dei rapporti giuridici , anche senza bisogno di notificare la cessione ad ogni debitore. Tale pubblicazione inoltre, può essere anche validamente sostituita dagli adempimenti previsti dall’art. 1264 c.c., in quanto aventi la medesima natura. La notificazione della cessione pertanto può avere luogo sia con l’atto di citazione con cui il cessionario intima al debitore ceduto il pagamento, sia durante lo stesso giudizio.
Corte di Cassazione, VI sez. civile -1, ordinanza 23 settembre 2020, n. 20495