Tribunale di Milano, sez. IV civile, sentenza 20 novembre 2019, n. 5424
In caso di violazione del regolamento condominiale, che vieti lo svolgimento, nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva, di attività comunque rumorose, moleste e maleodoranti, sono esperibili le azioni possessorie anche a difesa del possesso da attentati rapportabili ad immissioni di fumi, vapori ed odori. Sussiste la legittimazione attiva del Condominio ricorrente all’esercizio dell’azione possessoria di manutenzione, trattandosi di azione volta alla conservazione di un bene comune (cortile) ed al rispetto del regolamento condominiale e, dunque, rientrante nelle attribuzioni dell’amministratore condominiale (art. 1130, nn. 1 e 4, c.c.).
Tribunale di Milano, sez. IV civile, sentenza 20 novembre 2019, n. 5424