Corte di Cassazione, sez. VI civile - 3, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6619
La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta, per la moglie, moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, corrispondente all'età del più giovane tra i due; e per il figlio in base ad un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno. La Sesta Sezione ha accolto il ricorso relativamente alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, diminuito nelle sentenze di primo e secondo grado, considerando che il reddito della vittima, data la giovane età, sarebbe verosimilmente cresciuto nel corso degli anni, e quindi avrebbe potuto via via contribuire in maniera più importante nei confronti di moglie e figlio, tenuto conto dei probabili incrementi di guadagno dovuti al prevedibile sviluppo di carriera; la Cassazione ha dunque ribadito il proprio orientamento, stabile da oltre vent'anni (cfr. Cass. Sez. n. 8177/1994).