Il TAR di Palermo, nella seduta del 3 settembre 2012, ha accolto l'istanza cautelare proposta dal Comitato regionale siciliano di Legambiente, dall'Associazione Mediterranea per la Natura e dalla Lega Italiana Protezione Uccelli, rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati Antonella Bonanno, Giovanni Crosta, Nicola Giudice e Corrado V. Giuliano, nel ricorso per l'annullamento del D.A. 2693 dell'8 agosto 2012 dell'Assessore Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana avente ad oggetto il Calendario Venatorio 2012/2013. La caccia, in mancanza di provvedimenti amministrativi di attualizzazione del calendario venatorio precedente, è sospesa. L'Amministrazione pubblica ha il dovere di ottemperare a quanto scritto nel decreto del Presidente del Tar di Palermo nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regolamentari. Inoltre, un provvedimento amministrativo andrebbe pubblicato secondo le forme previste e non, come sembrerebbe, mediante semplici comunicati stampa. Questo nel rispetto dei principi del buon andamento della pubblica amministrazione e della normativa sul procedimento amministrativo.