Gli avvocati possono promuovere la loro attività purché i contenuti del messaggio pubblicitario siano all'insegna della veridicità e della trasparenza e conformi alla dignità e al decoro professionale. Lo stabilisce la sentenza 19705/12 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Se infatti l'art. 2 della legge 248/2006 ha introdotto la possibilità per gli avvocati di farsi pubblicità, l'art. 38 del Rdl (Regio decreto legge) 1578/1933 contempla sanzioni per quei professionisti responsabili "di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale".